REGOLAMENTO (CE) N. 1140/97 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1997 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 728/97
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/831, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/972,
visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi3, modificato dal regolamento (CE) n. 138/964, in particolare gli articoli 9 e 13,
visto il regolamento (CE) n. 728/97 della Commissione, del 24 aprile 1997, che ridistribuisce i quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese5, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 728/97 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza di importazione alle autorità nazionali competenti tra il 26 aprile 1997 e il 24 maggio 1997 alle 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 728/97;
considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 728/97, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza di importazione ricevute, nonché al volume globale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso dell'anno di riferimento (1994);
considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 728/97, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;
considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte dei contingenti loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione/di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;
considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per il prodotto di cui all'allegato II del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte;
considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento, il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 728/97, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato III;
considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti di cui all'allegato IV del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte, entro l'importo massimo che può essere richiesto da ogni importatore in conformità del regolamento (CE) n. 728/97,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, a concorrenza del quantitativo o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione/di aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1994.
Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo e il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.
Art. 2
Per il prodotto di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali.
Art. 3
Per i prodotti menzionati nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato III per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 728/97.
Art. 4
Per i prodotti che figurano nell'allegato IV del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 728/97.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente