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REGOLAMENTO (CE) N. 1164/97 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1997 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/952, in particolare l'articolo 18,

considerando che il regolamento (CE) n. 603/95 fissa, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione per i foraggi disidratati e rispettivamente per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1996/1997, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento;

considerando che le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/974, evidenziano che i quantitativi massimi garantiti suddetti non sono stati superati;

considerando che è pertanto opportuno disporre il versamento integrale ai beneficiari dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 603/95, sia per i foraggi disidratati che per i foraggi essiccati al sole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato all'articolo 3, paragrafo 2 di tale regolamento per i foraggi disidratati e all'articolo 3, paragrafo 3 per i foraggi essiccati al sole viene versato integralmente.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione