REGOLAMENTO (CE) N. 1262/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli1, modificato dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione2, in particolare l'articolo 10,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione3, modificato dal regolamento (CE) n. 1174/964, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera; che è necessario stabilire i suddetti quantitativi per i settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, prendendo in considerazione le produzioni locali;
considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti dei settori delle uova e del pollame agli importi indicati nell'allegato;
considerando che, in attesa di una comunicazione da parte delle autorità competenti sull'attualizzazione del fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno stabilire il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione