REGOLAMENTO (CE) N. 1270/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale in zucchero, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio per le Azzorre e Madera per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997 e le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione2, in particolare l'articolo 10,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,
considerando che, a norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/965, è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero, per la campagna di commercializzazione 1996/1997 per le Azzorre, Madera e le isole Canarie; che, in applicazione dell'articolo 2 succitato e in base alle previsioni, è opportuno fissare attualmente il bilancio di approvvigionamento nel quadro dei suddetti regimi per la campagna di commercializzazione 1997/1998 per le isole Canarie; che in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno delle regioni in esame e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno fissare il bilancio per Madera e le Azzorre per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 è sostituito, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione