REGOLAMENTO (CE) N. 1271/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/962, in particolare l'articolo 10,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/934, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 868/976, ha stabilito il bilancio previsionale di prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997,
considerando che, in attesa di una comunicazione da parte delle autorità competenti sull'attuazione del fabbisogno delle regioni di cui trattasi e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno stabilire il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 e sulla base delle quantità determinate per la campagna 1996/1997;
considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione