REGOLAMENTO (CE) N. 1272/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per Madera, e che stabilisce il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/962, in particolare l'articolo 10,
considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/964, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento di Madera in ortofrutticoli trasformati e il bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;
considerando che, in attesa della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei dati aggiornati sul fabbisogno di Madera, e per non interrompere l'applicazione del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno fissare il bilancio per Madera per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;
considerando che poiché il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio, è necessaria l'applicazione immediata delle misure previste dal presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 2999/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione