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REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1329/97 DEL CONSIGLIO del 7 luglio 1997 che adegua il coefficiente correttore applicabile in Grecia alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/962, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del secondo semestre del 1996 in Grecia, Stato membro in cui sono distaccati vari funzionari ed altri agenti delle Comunità europee; che è quindi opportuno adeguare con effetto al 1° gennaio 1997 il coefficiente correttore applicato alle retribuzioni e pensioni di detti funzionari ed altri agenti in virtù del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Con effetto al 1° gennaio 1997, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti distaccati nel paese citato in appresso è fissato come segue:

Grecia: 89,2.

2.

Il coefficiente correttore applicabile alla pensione è fissato conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997. Per il Consiglio Il presidente J.-C. JUNCKER