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REGOLAMENTO (CE) N. 1477/97 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1997 recante misure transitorie relative all'applicazione delle quote di pomodori freschi destinati alla trasformazione per la campagna 1996/1997

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, in particolare l'articolo 26,

considerando che le quantità di pomodori freschi che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione per la campagna 1996/1997 sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori2; che per taluni Stati membri e taluni gruppi di prodotti la produzione ha superato in tale campagna le quantità summenzionate, pur rimanendo inferiore a dette quantità per un altro gruppo;

considerando che, per gli stessi prodotti, la nuova organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento (CE) n. 2201/96 ha fissato le quote per la concessione dell'aiuto alla produzione applicabile a decorrere dal raccolto 1997/1998 in funzione dell'andamento del mercato di ciascuno dei prodotti; che ne consegue in taluni casi un aumento della quota rispetto alla campagna precedente; che è necessario tener conto di questo nuovo orientamento per facilitare la transizione al nuovo regime, trasferendo, per la campagna 1996/1997, i quantitativi restanti di un determinato gruppo di prodotti ai gruppi che hanno superato le quote, entro i limiti delle quote fissate per ciascun gruppo e per ciascuno Stato membro, secondo quanto disposto all'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96;

considerando che, per beneficiare dell'aiuto alla produzione, le imprese di trasformazione devono presentare la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che è stato corrisposto ai produttori un prezzo almeno uguale al prezzo minimo;

considerando che, a norma dai regolamenti (CEE) n. 1558/913 della Commissione e (CEE) n. 1794/93 della Commissione4, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi per i quali è stata presentata una domanda di aiuto nonché i quantitativi totali di pomodori trasformati durante la campagna 1996/1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Per agevolare il passaggio dal regime di cui al regolamento (CEE) n. 668/93 a quello previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96, la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori è limitata, per la campagna 1996/1997, alle quantità di prodotti trasformati ottenuti dalle seguenti quantità, espresse in tonnellate di pomodori freschi:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Lo Stato membro ripartisce, per gruppo di prodotti, i quantitativi supplementari rispetto alle quantità per le quali sono state presentate domande di aiuto alla produzione e che sono state comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 18, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1558/91, tra le imprese di trasformazione proporzionalmente alle quantità dichiarate da queste ultime ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1794/93 e per le quali è stato versato ai produttori il prezzo minimo.

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che non sia superata la quantità globale prevista per Stato membro all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 668/93.

Art. 2

1. Per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione per tali quantitativi supplementari, il trasformatore deve presentare una domanda di aiuto a titolo supplementare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nella domanda devono figurare:

  1. a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

  2. b) il nome e l'indirizzo del produttore;

  3. c) il peso netto delle materie prime dichiarate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1794/93, per le quali è stato corrisposto ai produttori un prezzo minimo;

  4. d) il peso netto dei prodotti finiti ottenuti dalle materie prime di cui alla lettera c); i prodotti finiti sono ripartiti secondo il tasso fissato per l'aiuto cui hanno diritto;

  5. e) la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro, che è stato versato ai produttori un prezzo almeno uguale al prezzo minimo per le quantità di cui alla lettera c);

  6. f) una dichiarazione del trasformatore attestante che i prodotti finiti rispettano le norme di qualità fissate per la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione