REGOLAMENTO (CE) N. 1482/97 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1997 che stabilisce, per la zona franca di Madera, talune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 122/96 del Consiglio, relativo all'istituzione di un trattamento tariffario favorevole all'importazione di determinate merci nelle zone franche di Madera e delle Azzorre, data la loro destinazione particolare
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 122/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, relativo all'istituzione di un trattamento tariffario favorevole all'importazione di determinate merci nelle zone franche di Madera e delle Azzorre, data la loro particolare destinazione1, in particolare gli articoli 2 e 3,
considerando che la domanda inoltrata dalle autorità portoghesi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del detto regolamento (CE) n. 122/96 riguarda unicamente la zona franca di Madera;
considerando che, per tener conto della domanda summenzionata e della promozione delle attività nella zona franca di Madera, la Commissione deve fissare l'elenco delle merci ammesse a beneficiare dell'esonero dai dazi doganali a norma dell'articolo 2 del detto regolamento (CE) n. 122/96, sempre che tali merci siano destinate a subire una trasformazione sostanziale a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/973;
considerando che occorre fissare le misure di controllo atte a garantire che l'ammissione delle merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare è conforme al disposto di cui agli articoli 291-304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/975, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92; e che, essendo tali operazioni di destinazione particolare effettuate nell'ambito della zona franca di Madera, è applicabile la regolamentazione relativa alle zone franche, in particolare gli articoli 799-842 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
considerando che, al momento in cui la merce viene assegnata alla destinazione particolare, si applicano le misure di politica commerciale;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 122/96, i dazi doganali applicabili alle merci immesse in libera pratica nella zona franca di Madera, di cui all'allegato I, sono totalmente sospesi, conformemente alle modalità di cui agli articoli 2 e 3, fino al 31 dicembre 2005.
Art. 2
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 291, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è rilasciata, su domanda scritta dell'interessato, dall'autorità doganale responsabile della vigilanza della zona franca di Madera.
2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato II. Oltre all'informazione eventualmente richiesta all'articolo 291, paragrafo 3, il richiedente deve indicare nella sua domanda le informazioni di cui alle varie rubriche del modello. Le domande devono essere firmate e datate.
3. L'autorizzazione concessa per l'ammissione delle merci immesse in libera pratica in esonero dai dazi doganali a titolo di un trattamento tariffario favorevole deve essere conforme al modello di cui all'allegato III.
Art. 3
1. Le merci immesse in libera pratica all'interno della zona franca, fruendo di un dazio nullo previsto da tale regolamento, restano soggette a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Tutte le operazioni di destinazione devono figurare nella contabilità di magazzino riconosciuta a norma degli articoli 293, punto b) e 817 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
3. La contabilità di magazzino deve contenere le indicazioni supplementari seguenti:
a) le indicazioni relative alle merci immesse in libera pratica sotto il regime della destinazione particolare;
b) le indicazioni relative alla destinazione particolare assegnata;
c) le indicazioni relative ai prodotti che derivano dalla destinazione particolare assegnata.
4. L'uscita dalla zona franca delle merci che hanno fruito di un dazio nullo a norma del paragrafo 1 è soggetta alle condizioni seguenti:
a) per i prodotti che derivano dalla destinazione particolare prevista, occorre fornire la prova che essi abbiano subito la trasformazione di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
b) per gli altri prodotti:
— in caso di esportazione, la presentazione della dichiarazione di esportazione;
— in caso di distruzione fuori dalla zona franca, la presentazione di una corrispondente autorizzazione; i cascami o i rottami derivanti da una distruzione devono ottenere una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie;
— in caso di utilizzazione delle merci per fini diversi da quelli enunciati dal detto regolamento, occorre che i dazi doganali siano assolti.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione