REGOLAMENTO (CE) N. 1716/97 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1997 relativo alle conseguenze, in talune regioni della Spagna, del superamento della superficie di base per la campagna 1995/1996
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/972, in particolare l'articolo 2,
considerando che, qualora in una regione si verifichino condizioni climatiche eccezionali tali da far scendere le rese dei seminativi ad un livello molto inferiore alla media e da provocare un superamento della superficie di base regionale, i produttori di questa regione possono essere esentati dalle sanzioni previste in caso di superamento della superficie di base;
considerando che la siccità che ha colpito per vari mesi la Spagna nel 1995 ha comportato una grave riduzione delle rese in alcune regioni; che tale siccità costituisce un motivo tale da giustificare l'esenzione totale dalla riduzione della superficie ammissibile nelle regioni della Spagna nelle quali si è verificato un superamento della superficie di base;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I coltivatori di seminativi stabiliti nelle regioni dette «Secano» delle Comunità autonome di Aragona, Castiglia e Leon e delle Province Basche, nonché delle regioni dette «Regadío» di tutto il territorio nazionale spagnolo sono esentate, per la campagna 1995/1996, dalla riduzione della superficie ammissibile a causa del superamento della superficie di base prevista dall'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile per la campagna 1995/1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione