REGOLAMENTO (CE) N. 1729/97 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1997 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi o del contributo di magazzinaggio nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/962, in particolare l'articolo 17, paragrafi 5 e 15,
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero3, si può procedere ad un adeguamento dell'importo della restituzione qualora nel periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione con restituzione fissata periodicamente e il giorno dell'esportazione si verifichi una modifica dei prezzi dello zucchero fissati a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81; che tale possibilità di adeguamento è prevista solamente qualora intervenga una modifica dei prezzi fissati in ecu;
considerando che nel determinare le restituzioni all'esportazione si tiene conto dell'importo del contributo di magazzinaggio da pagare al momento dello smercio dello zucchero, in quanto fa parte del prezzo dello zucchero franco stabilimento, a prescindere dalla sua destinazione; che è pertanto previsto anche l'adeguamento delle restituzioni all'esportazione stabilite mediante gara non solo in seguito a modifiche dei prezzi fissati in ecu, ma anche in caso di modifiche del contributo di magazzinaggio tra il giorno di presentazione della domanda di titolo e quello dell'esportazione; che, per garantire parità di trattamento e la miglior gestione possibile del mercato dello zucchero, occorre estendere tale possibilità di adeguamento anche alle restituzioni fissate periodicamente per l'esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio, di sciroppi di zucchero e di isoglucosio esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, restituzioni che sono state fissate in anticipo prima della modifica del prezzo d'intervento in questione e/o della modifica del contributo di magazzinaggio, con l'espletamento delle formalità doganali di esportazione a tale data o successivamente;
considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione4 stabilisce che il tasso di restituzione calcolato con il sistema di fissazione anticipata viene adattato in base alle stesse norme in vigore per la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale; che tale adeguamento verrà pertanto effettuato in base alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero considerato in vigore il giorno di deposito della domanda di titolo e quello in vigore per lo stesso zucchero il giorno dell'esportazione, prezzi maggiorati rispettivamente del contributo di magazzinaggio applicabile contemporaneamente al prezzo di cui trattasi;
considerando che, tenuto conto dell'evoluzione del volume degli scambi di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dello zucchero candito bianco o greggio, occorre applicare a questi prodotti, alle stesse condizioni, tale possibilità di adeguamento delle restituzioni e, nell'ottica di una parità di trattamento, estendere tale possibilità anche all'isoglucosio e allo sciroppo d'inulina quando i prodotti in causa sono esportati allo stato naturale;
considerando che è quindi opportuno, ai fini di una gestione corretta del settore in questo campo, precisare talune modalità amministrative e tecniche che consentono di applicare in modo uniforme l'adeguamento della restituzione per il prodotto di base in causa;
considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 747/89 della Commissione, del 22 marzo 1989, relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo, a seguito di una modifica dei prezzi nel settore dello zucchero5 e rendere applicabile il presente regolamento, per la prima volta, alle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti a partire dal 1° ottobre 1997 per l'esportazione dello zucchero di nuova produzione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2135/95, se nel corso del periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione, corredata di una domanda di fissazione anticipata della restituzione, e il giorno dell'esportazione si verifica una modifica dei prezzi d'intervento fissati in ecu a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81 e/o una modifica del contributo di magazzinaggio fissato in ecu ai sensi dello stesso regolamento, si procede ad adeguare gli importi delle restituzioni all'esportazione considerati, fissati periodicamente, in funzione della modifica intervenuta e secondo le seguenti condizioni.
2. Il paragrafo 1 si applica:
a) ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, esportati allo stato naturale, e
b) ai prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81,
2. a partire dalla data di applicazione del nuovo prezzo d'intervento e/o del nuovo importo del contributo di magazzinaggio.
3.
Ai fini dell'applicazione dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo di esportazione in causa provvede, all'atto del suo rilascio, a completarlo con l'indicazione seguente: «da adeguare conformemente al regolamento (CE) n. 1729/97 della Commissione (GU L 243 del 5. 9. 1997) per le esportazioni effettuate a decorrere dalla data d'applicazione del nuovo prezzo d'intervento in causa e/o del nuovo contributo di magazzinaggio.»
L'adeguamento è effettuato al momento del pagamento della restituzione all'esportazione considerata.
Art. 2
Ove si tratti di zuccheri bianchi del codice NC 1701 99 10 elencati negli allegati I e II del presente regolamento l'adeguamento previsto all'articolo 1 si calcola aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ecu per 100 kg di zucchero, fra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabili il giorno della presentazione della domanda di titolo d'esportazione, e lo stesso prezzo dello zucchero bianco, maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabili il giorno dell'esportazione.
Art. 3
Ove si tratti dei prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento, escluso lo sciroppo d'inulina, e che:
a) rientrano nei codici NC 1701 91 00, ex170199 90, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, ex170290 99 e 2106 90 59 l'adeguamento, fissato conformemente all'articolo 2, si applica per punto percentuale (1 %) di tenore di saccarosio del prodotto considerato; il suo importo è pari a un centesimo della differenza stabilita conformemente al suddetto articolo;
b) 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30, l'adeguamento, fissato conformemente all'articolo 2, si applica per 100 kg di sostanza secca del prodotto considerato.
Art. 4
1. Ove si tratti di zuccheri greggi della qualità tipo che rientrano nei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90 e sono elencati negli allegati I e II, l'adeguamento di cui all'articolo 1 si calcola aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ecu per 100 kg di zucchero, tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio maggiorato del contributo di magazzinaggio espresso in zucchero greggio applicabili il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione e lo stesso prezzo dello zucchero greggio maggiorato del contributo di magazzinaggio espresso in zucchero greggio applicabili il giorno dell'esportazione.
2. Se la resa dello zucchero greggio è diversa da quella della qualità tipo definita al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio6, l'importo della restituzione adeguato conformemente al paragrafo 1 viene modificato, per il pagamento, in base alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione7.
Art. 5
Ove si tratti dello sciroppo d'inulina di cui all'allegato I del presente regolamento e che rientra nel codice NC ex170260 90 l'adeguamento per 100 kg di sostanza secca è pari all'importo stabilito conformemente all'articolo 2, al quale è applicato il coefficiente 1,9.
Art. 6
Il regolamento (CEE) n. 747/89 è abrogato.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione