REGOLAMENTO (CE) N. 1780/97 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1997 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia1, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 723/97 dispone in particolare che la Comunità possa contribuire al finanziamento di talune spese iniziali sostenute dagli Stati membri per la creazione dei servizi di controllo o la riorganizzazione dei medesimi, nonché alle spese di formazione, informazione ed equipaggiamento del personale dei servizi oggetto delle misure di potenziamento; che le modalità d'applicazione dovrebbero specificare determinate spese ammissibili al contributo comunitario al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime;
considerando che la Commissione ripartisce ogni anno l'importo del contributo comunitario tra gli Stati membri che ne fanno domanda; che le condizioni di presentazione e di inoltro di tale domanda dovrebbero essere specificate;
considerando che la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 723/97 era troppo tardiva perché gli Stati membri potessero presentare entro il 1° giugno 1997 i propri programmi d'azione per il 1998, come richiesto dall'articolo 2 di detto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione