REGOLAMENTO (CE) N. 1892/97 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1997 che fissa i tassi di conversione agricoli applicabili a taluni aiuti in Svezia e nel Regno Unito e gli importi massimi delle compensazioni che ne risultano
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli1, in particolare l'articolo 7,
considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio2, modificato dal regolamento (CE) n. 1451/963 per quanto riguarda la corona svedese, e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 per quanto riguarda la sterlina inglese, i tassi di conversione agricoli applicabili agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/955, non sono ridotti in seguito alle rivalutazioni sensibili delle monete interessate; che tuttavia l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 prevede la riduzione del tasso di conversione agricolo applicabile a uno degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 qualora, a causa delle misure adottate in seguito a una rivalutazione sensibile, detto tasso superi di più dell'11,5 % il tasso di conversione agricolo vigente; che in questo caso il tasso di conversione da applicare è pari al tasso di conversione agricolo vigente, aumentato dell'11,5 %;
considerando che i tassi di conversione agricoli della corona svedese e della sterlina inglese applicabili ad alcuni aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono stati ridotti a decorrere dal 1° agosto 1997 per evitare divari superiori all'11,5 % rispetto ai tassi di conversione agricoli vigenti a tale data; che, per facilitare la gestione degli aiuti in questione, occorre determinare e fissare i tassi applicabili a detti aiuti a decorrere dal 1° agosto 1997;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 724/97 prevede una compensazione degli effetti dovuti alla riduzione dei tassi di conversione agricoli applicabili agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3813/92; che tali compensazioni sono costituite dagli importi complementari dell'aiuto compensativo concesso in conformità al regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità d'applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili6; che è necessario fissare, per la Svezia e il Regno Unito, l'ammontare massimo dell'importo complementare della prima rata dell'aiuto compensativo per la riduzione degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il cui fatto generatore interviene il 1° agosto 1997;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il tasso di conversione agricolo di 1 ECU = 0,833821 sterline inglesi, applicabile il 31 luglio 1997 agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e il cui fatto generatore interviene il 1° agosto, è sostituito a decorrere dal 1° agosto 1997 e per gli aiuti in questione da 1 ECU = 0,803724 sterline inglesi.
Il tasso di conversione agricolo di 1 ECU = 9,91834 corone svedesi, applicabile il 31 luglio 1997 agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e il cui fatto generatore interviene il 1° luglio, è sostituito a decorrere dal 1° agosto 1997 e per gli aiuti in questione da 1 ECU = 9,90747 corone svedesi.
Art. 2
L'ammontare massimo dell'importo complementare della prima rata dell'aiuto compensativo che può essere concesso in seguito alla riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1 è pari a «0» per la Svezia e a 0,51 milioni di ECU per il Regno Unito.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione