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REGOLAMENTO (CE) N. 2008/97 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, relativo alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità1, prevede regimi speciali all'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto originari della Turchia; che tali regimi prevedono una riduzione del prelievo applicabile all'importazione del frumento (grano) duro e della scagliola, una riduzione del prelievo applicabile all'importazione della segala, a condizione che la Turchia riscuota una tassa speciale all'esportazione di questo prodotto, nonché una riduzione dell'elemento fisso del prelievo applicabile all'importazione del malto;

considerando che, per l'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CE-Turchia prevede un regime speciale comprendente una riduzione forfettaria di 0,7245 ecu per 100 kg del prelievo applicabile a detto olio; che, a condizione che la Turchia riscuota una tassa all'esportazione, detto regime prevede inoltre una diminuzione del prelievo stesso pari all'importo della tassa speciale nei limiti di 13,14 ecu per 100 kg a titolo della riduzione disposta all'articolo 2 dell'accordo di associazione, nonché una diminuzione di 13,14 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato IV dello stesso accordo; che la Comunità ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con la Turchia avente come obiettivo la proroga del regime speciale di cui sopra per tutta la durata dell'accordo di associazione, sulla base di una riduzione forfettaria dei dazi doganali2;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round3 prevede che i prelievi agricoli siano sostituiti da dazi doganali fissi a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che il proseguimento di tali regimi richiede l'adozione di nuove norme di applicazione e l'abrogazione di taluni articoli del regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia4;

considerando che occorre provvedere affinché, conformemente agli accordi, la tassa speciale all'esportazione si trasferisca sul prezzo dell'olio d'oliva all'atto dell'importazione nella Comunità; che, al fine di assicurare la corretta applicazione del regime in causa, occorre adottare le misure necessarie perché tale tassa venga versata al più tardi all'atto dell'importazione dell'olio;

considerando che, in caso di modifica delle attuali condizioni dei regimi speciali previsti nell'accordo di associazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, occorrerà adeguare il presente regolamento al fine di includervi tali cambiamenti; che è opportuno stabilire che tali adeguamenti vengano adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi5, o di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati interessati dai regimi speciali;

considerando che la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 2146/956 e il regolamento (CE) n. 1214/967, ha introdotto a titolo transitorio alcuni regimi autonomi che scadono il 30 giugno 1997; che occorre pertanto disporre che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° luglio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia.

Art. 2

1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che non ha subito un proceso di raffinazione, di cui ai codici NC 15091010, 15091090 e 15100010, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 10 %.

2.

3.

Art. 3

1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, di cui al codice NC 15099000, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 5 %.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, di cui al codice NC 15100090, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportado da questo paese nella Comunità, è diminuita di 5 %.

Art. 4

L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro di cui al codice NC 10011000, originario della Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è quella fissata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali8, diminuita di 0,73 ecu per tonnellata.

Art. 5

1. L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di segala di cui al codice NC 10020000, originaria della Turchia e direttamente trasportata da questo paese nella Comunità, è quella fissata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, diminuita di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su detto prodotto, entro il limite di 11,68 ecu per tonnellata.

2. Il regime previsto al paragrafo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata pagata dall'esportatore, entro il limite di un importo massimo che non superi né quello fissato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né 11,68 ecu per tonnellata.

Art. 6

L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di malto, anche torrefatto, di cui al codice NC 1107, originario della Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 6,57 ecu per tonnellata.

Art. 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per l’applicazione del regime speciale all’importazione di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.

Art. 8

Al fine di rispettare gli impegni internazionali e qualora il Consiglio abbia deciso di approvare le modifiche delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione o di concludere un nuovo accordo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis riguardo alle modifiche risultanti dal presente regolamento.

Art. 8 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 8 ter

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.