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REGOLAMENTO (CE) N. 1991/97 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1997 che abroga le misure antidumping istituite sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, (in prosieguo denominato «regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE1 Con regolamento (CE) n. 2381/952, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America e ha deciso di riscuotere definitivamente il dazio provvisorio istituito.

Il regolamento (CE) n. 2381/95, prevedeva che la Commissione procedesse a un riesame delle misure dopo un anno dalla data dell'istituzione onde valutare, in particolare, la situazione del mercato comunitario del carbonato di disodio e la posizione degli utilizzatori del carbonato di disodio nella Comunità.

Il 13 luglio 1996, è stata presentata una domanda di riesame delle misure in questione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base da parte di quattro produttori/esportatori statunitensi [FMC Corporation, General Chemical (Soda Ash) Partners, North American Chemical Company e OCI Chemical Corporation], come previsto dall'avviso della Commissione riguardante l'applicazione delle misure antidumping in vigore nella Comunità dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (95/C 40/07)3.

B. RIESAME4 In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di avviare, di sua iniziativa, un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base4.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (5) Il prodotto in esame è il carbonato di disodio (carbonato di sodio), costituito principalmente da NA2CO3 (carbonato di sodio anidro), di cui al codice NC 2836 20 00.

Il carbonato di sodio viene utilizzato principalmente dalle seguenti industrie: vetro, acciaio, prodotti chimici, detergenti, carta e pasta di legno, prodotti alimentari e trattamento delle acque.

2. Prodotto simile (7) Si è stabilito che il carbonato di sodio prodotto e venduto nella Comunità era simile, per le caratteristiche fisiche e tecniche di base e l'impiego potenziale, a quello prodotto negli Stati Uniti, venduto sul mercato interno o esportato nella Comunità. Tutti questi prodotti vengono quindi considerati un prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA (8) L'industria comunitaria è composta dai seguenti produttori, tutti membri del denunziante CEFIC (Consiglio europeo dell'industria chimica), che hanno collaborato all'inchiesta:

- Solvay Österreich AG (A) - Solvay SA (B) - Akzo Chemicals BV (NL) - Solvay SA (F) - Rhône-Poulenc SA (F) - Matthes & Weber GmbH (D) - Solvay Alkali GmbH (D) - Sodawerk Stassfurt GmbH (D) - Solvay SA, Milano (I) - Solvay Portugal Productos Quimicos SA (P) - Solvay SA (ES) - Brunner Mond (UK) Ltd (UK).

E. RITIRO DEL SOSTEGNO ALLA DENUNCIA (9) L'8 aprile 1997, quattro produttori comunitari, che rappresentano l'80 % circa della produzione comunitaria totale di carbonato di sodio, hanno ritirato il sostegno al procedimento antidumping e, di conseguenza, all'inchiesta in corso a fini di riesame, per motivi inerenti alla posizione di queste società sul mercato comunitario. Due produttori comunitari, che rappresentano il 20 % circa della produzione comunitaria totale, hanno continuato a sostenere il procedimento e il proseguimento dell'inchiesta.

Ciò si è verificato prima che si concludesse l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio.

F. ANALISI (11) Il Consiglio ritiene che, a norma degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4 del regolamento di base, un procedimento debba essere chiuso quando non è più sostenuto da produttori comunitari che realizzano complessivamente una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità. A norma delle suddette disposizioni, la quota maggioritaria è pari al 25 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile.

Un produttore ha obiettato che non è nell'interesse della Comunità chiudere il procedimento, in quanto l'industria comunitaria non sarebbe più protetta in caso di pratiche sporadiche di dumping dei produttori statunitensi, come è avvenuto in passato, e ciò potrebbe incidere negativamente sulla sua situazione economica, finanziaria e occupazionale, nonché sugli ingenti investimenti realizzati. Si è inoltre affermato che le misure in vigore dovrebbero perlomeno essere sospese per nove mesi a norma dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base.

In sintesi, il produttore in questione ha dichiarato che la chiusura del procedimento danneggerebbe una quota non maggioritaria dell'industria comunitaria, il che non basta a giustificare la continuazione del procedimento antidumping a norma degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Non si sono però addotti interessi comunitari particolari per giustificare il mantenimento in vigore delle misure sebbene gli altri produttori abbiano ritirato il sostegno, per cui si sono dovute respingere le suddette argomentazioni. Per quanto riguarda la sospensione delle misure, non si sono forniti elementi tali da dimostrare che sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base, e quindi non si è potuta accettare neanche questa richiesta.

G. CONCLUSIONI (14) Concludendo, il Consiglio non vede alcun motivo di continuare il procedimento. Il regolamento (CE) n. 2381/95 dovrebbe quindi essere abrogato.

La Commissione ha informato della sua intenzione di abrogare le misure antidumping nei confronti del carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America le parti interessate, che non hanno comunicato osservazioni a parte quelle di cui ai punti 12 e 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono abrogate le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 2381/95 sulle importazioni di carbonato di disodio (carbonato di sodio), di cui al codice NC 2836 20 00, originario degli Stati Uniti d'America.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1997. Per il Consiglio Il presidente J.-C. JUNCKER