REGOLAMENTO (CE) N. 2018/97 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1997 relativo ai quantitativi supplementari di prodotti tessili da mettere a disposizione della Repubblica di Bulgaria
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio1, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1445/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 8,
considerando che le autorità competenti della Repubblica di Bulgaria hanno chiesto che per l'anno di contingentamento 1997 sia messo a disposizione della Bulgaria un quantitativo supplementare per la categoria 2;
considerando che, per la categoria in questione, le disposizioni in materia di flessibilità di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono state totalmente utilizzate;
considerando che, in base ai collegamenti commerciali tra operatori economici bulgari e italiani per la trasformazione in Bulgaria di cotone greggio originario della Grecia in tessuto di cotone da reimportare nella Comunità nel corso del 1997, è necessario un quantitativo supplementare per l'industria comunitaria;
considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bulgaria scadrà, e che le restrizioni quantitative saranno eliminate, il 31 dicembre 1997;
considerando che i quantitativi in questione, rapportati al totale delle importazioni di tali prodotti nella Comunità europea, non rischiano di provocare distorsioni del mercato in caso di immissione in libera pratica delle merci;
considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza la Commissione ad aprire, in circostanze particolari, possibilità supplementari di importazione;
considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il seguente quantitativo supplementare è messo a disposizione della Repubblica di Bulgaria, che può rilasciare le licenze di esportazioni corrispondenti nell'anno di contingentamento 1997:
— Categoria 2: 1 500 tonnellate.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente