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REGOLAMENTO (CE) N. 2019/97 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1997 relativo ai quantitativi supplementari di prodotti tessili da mettere a disposizione della Romania

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio1, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1445/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 8,

considerando che, in presenza di una domanda insoddisfatta nella Comunità, le autorità competenti della Romania hanno chiesto che per l'anno di contingentamento 1997 sia messo a disposizione della Romania un quantitativo supplementare per la categoria 7;

considerando che, per la categoria in questione, le disposizioni in materia di flessibilità di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono state totalmente utilizzate;

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Romania scadrà, e che le restrizioni quantitative saranno eliminate, il 31 dicembre 1997;

considerando che, per la categoria in questione, a seguito dell'eliminazione dei dazi all'importazione sui prodotti tessili originari della Romania importati nella Comunità, avvenuta il 1° gennaio 1997, si è verificato un sostanziale trasferimento dalle importazioni nel quadro del contingente istituito per il regime economico di perfezionamento passivo alle importazioni nel quadro del contingente diretto;

considerando che i quantitativi in questione, rapportati al livello totale delle importazioni di tali prodotti nella Comunità europea, non rischiano di provocare distorsioni del mercato in caso di immissione in libera pratica delle merci;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza la Commissione ad aprire, in circostanze particolari, possibilità supplementari di importazione;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il seguente quantitativo supplementare è messo a disposizione della Romania, che può rilasciare le licenze di esportazioni corrispondenti nell'anno di contingentamento 1997:

— Categoria 7: 250 000 pezzi.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente