REGOLAMENTO (CE) N. 2041/97 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1997 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 289/97 che subordina a condizioni particolari il rilascio dei titoli di importazione per i pomodori trasformati importati dalla Turchia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CE) n. 289/97 della Commissione2 ha subordinato ad un periodo di riflessione di rilascio dei titoli di importazione per i pomodori trasformati di cui al codice NC 2002 originari della Turchia, nonché a condizioni speciali la trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni relative a tali titoli; che è stato concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Turchia in merito all'adattamento del regime di importazione di tali prodotti; che, in base a tale accordo, a partire dal 1° settembre 1997 sono stati istituiti contingenti tariffari con il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/974; che tali contingenti sono gestiti applicando le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/97; che, di conseguenza, il periodo di riflessione e le modalità speciali di trasmissione previste dal regolamento (CE) n. 289/97 non sono più necessarie, che è quindi necessario abrogare immediatamente tale regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 289/97 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione