REGOLAMENTO (CE) N. 2094/97 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1997 concernente una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2879/92
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione2, ha fissato le modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione;
considerando che l'esame della situazione in materia di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso; che, tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario; che la situazione particolare, dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara;
considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2879/92, del 1° ottobre 1992, che fissa le sovvenzioni per le spedizioni di riso e di rotture di riso alla Riunione3;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Viene indetta una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 per l'isola della Riunione.
2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 25 giugno 1998. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.
3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni che seguono.
Art. 2
Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.
Art. 3
La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 20 ECU/t.
Art. 4
I documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara, ai fini della determinazione della durata di validità si considerano rilasciati il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 5
Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto nel bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.
Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui al comma precedente.
Art. 6
Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
Art. 7
1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95
— la fissazione di una sovvenzione massima,
— o di non dar seguito alla gara.
2. Quando è fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della sovvenzione massima.
Art. 8
Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 novembre 1997, alle ore 10.
La data ultima per la presentazione delle offerte è il 25 giugno 1998.
Art. 9
Il regolamento (CEE) n. 2879/92 è abrogato.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione