REGOLAMENTO (CE) N. 2241/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1997 relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996, detenuti dagli organismi ammassatori spagnoli e destinati alle industrie della distillazione e dell'alimentazione animale
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/972, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96, per i prodotti che non possono essere smerciati in condizioni normali possono essere adottate misure particolari; che non è stato possibile vendere a condizioni normali un quantitativo di 1 200 tonnellate circa di fichi secchi non trasformati, detenuti dagli organismi ammassatori spagnoli, in quanto non più atti al consumo umano; che è necessario vendere tale quantitativo per un uso specifico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/974;
considerando che, attualmente, esistono sbocchi per i fichi secchi non trasformati non adatti al consumo umano nel settore della fabbricazione di alcole e di mangimi per animali; che i prodotti detenuti dagli organismi ammassatori devono essere messi in vendita per tali destinazione; che, dato il quantitativo modesto da mettere in vendita e la specificità dei mercati a cui è destinato, il modo più idoneo di procedere alla vendita è quello di prestabilire il prezzo di vendita;
considerando che appare indicato stabilire lo stesso prezzo di vendita per entrambe le destinazioni, dato che l'accesso a questi due mercati è caratterizzato da condizioni analoghe; che l'importo della cauzione speciale prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 deve essere fissato in funzione della differenza tra il prezzo normale di mercato dei fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole5, ha stabilito le modalità di vendita dei fichi secchi non trasformati all'industria della distillazione; che, per gli stessi prodotti destinati all'alimentazione animale, è necessario stabilire, per un controllo più agevole del rispetto di tale destinazione particolare, il prodotto finito che deve essere fabbricato e il termine di fabbricazione, nonché esigere l'impegno del fabbricante di utilizzare i prodotti suddetti nella fabbricazione di alimenti per animali;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Gli organismi ammassatori indicati nell'allegato procedono alla vendita, alle industrie della distillazione e degli alimenti per animali, di alcuni quantitativi di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996, da essi detenuti, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 626/85, titolo III, e del presente regolamento, ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti.
2. La cauzione speciale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.
Art. 2
1. Le domande di acquisto devono essere presentate a ciascun organismo ammassatore per i prodotti da esso detenuti.
2. Gli organismi ammassatori informano gli interessati, su loro richiesta, delle quantità disponibili e dei luoghi di ammasso dei prodotti.
Art. 3
Per la vendita di fichi secchi non trasformati alle industrie della distillazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1707/85.
Art. 4
1. I fichi secchi non trasformati venduti ai mangimifici, sono da utilizzarsi per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 2309.
2. La fabbricazione deve essere portata a termine entro 90 giorni dalla data di accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85.
3. La domanda di acquisto contiene, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85, una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad utilizzare i fichi secchi nella fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Art. 5
Gli Stati membri organizzano controlli materiali e documentali per verificare la corretta utilizzazione dei prodotti posti in vendita in virtù del presente regolamento.
Art. 6
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la parità di accesso delle industrie interessate ai quantitativi posti in vendita.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione