REGOLAMENTO (CE) N. 2351/97 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1997 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione delle rose a fiore piccolo originarie del Marocco
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, la rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;
considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione4, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, nonché le modalità relative alla proroga o di adattamento di tali contingenti;
considerando che il regolamento (CE) n. 2350/97 della Commissione (5) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;
considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/977, ha precisato le modalità di applicazione del regime di cui si tratta;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio8, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/959, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione10, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/9611;
considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per la sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie del Marocco; che occorre quindi ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;
considerando che il contingente relativo ai suddetti prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;
considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per le importazioni delle rose a fiore piccolo dei codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51 originarie del Marocco, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (5) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.