REGOLAMENTO (CE) N. 2395/97 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili della lira sterlina verificatesi il 5 giugno 1997 e il 21 agosto 1997
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli1, in particolare l'articolo 7,
considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 ha dato la facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli agricoltori per compensare gli effetti di una rivalutazione sensibile; che gli aiuti compensativi devono essere concessi alle condizioni indicate da tale regolamento e dal regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili2;
considerando che l'importo dell'aiuto compensativo è fissato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 724/97 e si compone di un importo principale ed eventualmente di importi complementari a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;
considerando che, per meglio preparare la concessione dell'aiuto compensativo, è opportuno fissare il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo in base agli ultimi dati disponibili per le rivalutazioni della lira sterlina del 5 giugno 1997 e del 21 agosto 1997; che i massimali suddetti sono fissati fatta salva l'eventuale riduzione o l'annullamento degli stessi in caso di aumento del tasso di conversione agricolo nel corso del periodo di osservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 e ferma restando la possibilità di concessione di importi complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;
considerando che, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 805/97, è necessario precisare il periodo ivi previsto all'articolo 3, paragrafo 1, in modo da vincolare l'aiuto alla produzione precedente;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per il Regno Unito, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97 è pari a:
— 133,14 milioni di ECU per la rivalutazione sensibile del 5 giugno 1997;
— 155,42 milioni di ECU per la rivalutazione sensibile del 21 agosto 1997.
Art. 2
1. Gli importi di cui al presente regolamento sono fissati ferme restando le conseguenze di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97.
2. Per la concessione degli aiuti compensativi i cui massimali sono fissati dal presente regolamento, il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/97 scade il 31 agosto 1997.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione