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REGOLAMENTO (CE) N. 2407/97 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 relativo ai quantitativi supplementari di prodotti tessili da mettere a disposizione del Vietnam

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio1, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1445/97 della Commissione2, in particolare l'articolo 8,

considerando che, in presenza di una domanda insoddisfatta nella Comunità, l'industria europea e alcuni Stati membri hanno chiesto che per l'anno di contingentamento 1997 siano messi a disposizione del Vietnam quantitativi supplementari per le categorie 5, 21, 28, 68 e 78;

considerando che per le categorie in questione le disposizioni in materia di flessibilità di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 disponibili nel 1997 sono state totalmente utilizzate;

considerando che come già avvenuto per il 1996, il Vietnam è disposto a prendere le misure necessarie per tener conto di questi quantitativi supplementari nella gestione delle sue esportazioni nel 1998;

considerando che i negoziati per il rinnovo dell'accordo in vigore sono in corso e dovrebbero concludersi entro la fine del 1997;

considerando che i quantitativi in questione, rapportati al livello totale delle importazioni di tali prodotti nella Comunità europea, non rischiano di provocare distorsioni del mercato;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 autorizza la Commissione ad aprire, in circostanze particolari, possibilità supplementari di importazione;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I seguenti quantitativi supplementari sono messi a disposizione del Vietnam, che può rilasciare licenze di esportazione per l'anno di contingentamento 1997:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente