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REGOLAMENTO (CE) N. 2519/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare1, in particolare l'articolo 22,

considerando che, alla luce dell'esperienza, sembra opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario2, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/913; che a fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di detto regolamento;

considerando che appare opportuno riaffermare l'importanza dell'uguaglianza dell'accesso da parte degli operatori economici alle operazioni di fornitura; che la procedura di gara assicura le stesse garanzie in materia rispetto a una procedura di aggiudicazione;

considerando che occorre inserire la mobilitazione di prodotti al di fuori della Comunità in un quadro regolamentare; che visto tale inserimento è opportuno indicare che, tenuto conto degli obblighi specifici, anche derogatori alle prassi commerciali abituali, non viene fatto riferimento in generale agli Incoterms;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di affidare l'acquisto dei prodotti da fornire, sia sul mercato comunitario che fuori della Comunità, a organismi internazionali e non governativi beneficiari essi stessi degli aiuti;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di incaricare un'impresa o un organismo di eseguire totalmente o in parte le azioni di aiuto alimentare;

considerando che occorre prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata in particolari circostanze giustificate;

considerando che occorre prevedere la fornitura di prodotti reso destino via terra in considerazione dei nuovi paesi beneficiari dell'aiuto alimentare, in particolare i paesi del Caucaso e dell'Asia centrale;

considerando che per alcuni organismi beneficiari dell'aiuto alimentare può essere opportuna la fornitura franco fabbrica o franco vettore;

considerando che occorre rendere le procedure di mobilitazione il più possibile agili e flessibili in funzione delle diverse condizioni cui è assoggettato l'aiuto alimentare comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della sicurezza e dell'aiuto alimentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1

1. Qualora, in vista dell'esecuzione di un'azione comunitaria nell'ambito delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 1292/96, si decida di procedere ad una mobilitazione di prodotti, si applicano le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica per forniture da effettuare:

— o franco fabbrica o franco vettore,

— o reso porto d'imbarco,

— o reso porto di sbarco,

— o reso destino.

3. Qualora gli acquisti vengano effettuati negli stessi paesi beneficiari, la Commissione può adottare disposizioni particolari stabilite nel bando di gara di cui all'articolo 6, per tener conto degli usi dei paesi e dei loro operatori.

Art. 2

1. La partecipazione alle gare previste nel quadro del presente regolamento è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche, in prosieguo denominate «imprese»,

— della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del trattato;

— di uno Stato membro stabilite fuori della Comunità, o società marittime stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione;

— di un paese beneficiario compreso nell'elenco allegato al regolamento (CE) n. 1292/96;

— alle condizioni stabilite agli articoli 11 e 17 del regolamento (CE) n. 1292/96, del paese in cui sarà effettuata la mobilitazione.

2. La Commissione può escludere dalla partecipazione alle gare, in via provvisoria o definitiva, le imprese che risultino aver commesso un'infrazione grave a uno degli obblighi inerenti all'esecuzione di un'azione di aiuto alimentare o di un'altra operazione finanziata dalla Comunità.

Art. 3

1. La Commissione può autorizzare le organizzazioni internazionali e non governative beneficiarie dell'aiuto comunitario ad acquistare esse stesse i prodotti da fornire a titolo di aiuto e a provvedere alla loro mobilitazione. In questo caso, la Commissione decide le modalità e le condizioni pertinenti.

2. La Commissione può affidare, del tutto o in parte, la mobilitazione dei prodotti a titolo di aiuto comunitario a un'impresa o ad un organismo appositamente incaricato. In questo caso, la Commissione stabilisce le modalità e le condizioni del mandato.

3. La Commissione fissa le modalità e le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1292/96, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4

1. Secondo le condizioni determinate per ciascuna fornitura, il prodotto da consegnare è acquistato nella Comunità, nel paese beneficiario o in un paese in via di sviluppo figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/96, appartenente, se possibile, alla stessa regione geografica, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

2. In via eccezionale e secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1292/96, l'acquisto può essere effettuato sul mercato di un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1.

3. Quando l'acquisto è effettuato nella Comunità il prodotto può essere acquistato sul mercato, presso un organismo d'intervento designato nel bando di gara o fabbricato utilizzando un prodotto acquistato presso uno di tali organismi. In caso di acquisto presso un organismo d'intervento, l'acquisto è effettuato mediante vendita a prezzo fisso, secondo le disposizioni della vigente regolamentazione agricola comunitaria.

4. Quando l'acquisto viene effettuato fuori della Comunità, la Commissione può indicare il paese d'origine dei prodotti da fornire per un'azione specifica.

Art. 5

Le caratteristiche dei prodotti da mobilitare e i requisiti in materia di confezionamento e di marcatura sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, salve le disposizioni speciali eventualmente adottate dalla Commissione e indicate nel bando di gara.

Capo II. Procedure di aggiudicazione

Art. 6

1. La fornitura è aggiudicata mediante una delle seguenti procedure:

  1. a) gara aperta,

  2. b) gara ristretta,

  3. c) trattativa privata.

2. In caso di gara aperta, viene pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all'allegato I, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.

In caso di gara ristretta, viene inviato un bando di gara ad almeno tre imprese mediante lettera o telecomunicazione scritta.

Quando la mobilitazione si effettua nella Comunità, le imprese invitate sono scelte tra quelle che hanno partecipato alle gare di cui al paragrafo 2.

Quando la mobilitazione si effettua fuori della Comunità, le imprese invitate sono quelle iscritte a tal fine presso la Commissione. Si può ricorrere alla procedura ristretta nei casi seguenti:

  1. a) mobilitazione fuori della Comunità;

  2. b) fornitura nell'ambito di una decisione di assegnazione presa a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1292/96;

  3. c) fornitura decisa a seguito della risoluzione di un precedente contratto di fornitura;

  4. d) fornitura divenuta urgente dopo la decisione di assegnazione.

4.

In caso di trattativa privata una sola impresa è invitata a presentare un'offerta.

Si può ricorrere alla trattativa privata quando le caratteristiche particolari di una fornitura lo richiedono e segnatamente quando si tratta di una fornitura effettuata a titolo sperimentale.

5. La gara può comportare la fornitura di un determinato quantitativo o di un quantitativo massimo di prodotto per un dato importo.

6. Una sola gara può raggruppare la fornitura di più lotti. Un lotto può essere suddiviso in più parti o riguardare diverse azioni.

Art. 7

1.

Gli offerenti partecipano alla gara inviando un'offerta scritta, mediante lettera raccomandata, all'ufficio della Commissione indicato nel bando di gara, oppure consegnandola allo stesso, dietro ricevuta di ritorno. Le offerte vengono presentate in una busta recante la dicitura «Aiuto alimentare» e il numero di riferimento della gara. La busta deve essere sigillata e posta in un'altra recante l'indirizzo indicato nel bando di gara.

Le offerte possono essere inviate anche mediante telecomunicazione scritta ai numeri indicati nel bando di gara. La congestione delle linee non può essere addotta quale giustificazione dell'inosservanza del termine per la presentazione delle offerte.

Le offerte devono pervenire o essere consegnate integralmente entro il termine precisato nel bando di gara.

2.

Può essere presentata una sola offerta per ciascun lotto. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di un lotto. Quando un lotto è suddiviso in più parti, l'offerta definisce una media.

Quando la gara comporta la fornitura di più lotti, viene presentata un'offerta distinta per ciascun lotto. L'offerente non è tenuto a presentare un'offerta per tutti i lotti di cui al bando di gara.

Le offerte sono presentate secondo il modello figurante nell'allegato II, A e conformemente alle indicazioni fornite nell'allegato II, B.

3.

L'offerta indica quanto segue:

  1. a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

  2. b) gli estremi della gara, del lotto e il numero dell'azione;

  3. c) il peso netto del lotto o, in applicazione della lettera), l'importo stabilito, al quale l'offerta si riferisce;

  4. d) l'importo proposto, espresso in ecu per tonnellata di prodotto netta o in qualsiasi altra unità di misura precisata nel bando di gara, al quale l'offerente s'impegna ad effettuare la fornitura secondo le condizioni stabilite quando non si applichi la disposizione di cui alla lettera e);

  5. e) il quantitativo netto proposto, qualora la gara riguardi, per un determinato importo, la fornitura di un quantitativo massimo di un dato prodotto.

L'offerta è formulata tenendo conto, da una parte, delle condizioni di mobilitazione di cui all'articolo 4 stabilite per la fornitura in oggetto e, dall'altra, della restituzione o della tassa applicabili all'esportazione, nonché degli altri importi compensativi fissati nella regolamentazione riguardante gli scambi di prodotti agricoli.

Il bando di gara può richiedere che l'offerta includa tali importi di restituzione o altri importi.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano in quanto compatibili.

4. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura franco fabbrica o reso destino unicamente via terra, l'offerta indica al massimo due indirizzi di carico. In caso di fornitura franco vettore, l'indirizzo di carico è indicato nel bando di gara; la Commissione fa ricorso a questo stadio di consegna soltanto in circostanze speciali motivate.

5. Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura reso porto di sbarco o reso destino via mare, l'offerta indica un solo porto d'imbarco. L'offerta può tuttavia indicare due porti qualora il carico non possa essere effettuato totalmente nel primo porto a causa della configurazione di quest'ultimo e debba essere completato sulla stessa nave nel secondo porto.

6.

Salvo il disposto del paragrafo 3, in caso di fornitura reso porto d'imbarco, l'offerta indica un solo porto accessibile alle navi d'altura che consenta di effettuare la fornitura alle condizioni stabilite. L'offerta può tuttavia indicare due porti quando il lotto sia suddiviso in più parti con luoghi di destinazione diversi.

Per forniture non superiori a 3 000 t nette per lotto con una sola destinazione, il porto di carico è scelto in funzione della possibilità di un collegamento marittimo, con al massimo un trasbordo in un porto situato al di fuori della Comunità, con il paese di destinazione mediante una nave di linea o a carico parziale durante il periodo di consegna stabilito. In questo caso l'offerta è valida soltanto se è accompagnata dall'attestato di una compagnia marittima o del suo agente circa l'esistenza di tale collegamento.

Per forniture di prodotti trasformati, riso compreso, in caso di mobilitazione nella Comunità, detto collegamento marittimo può comportare un trasbordo in un altro porto europeo della Comunità conforme alle condizioni fissate sopra; tale porto deve essere anch'esso indicato nell'offerta. Le spese relative al trasbordo sono a carico del fornitore.

7. Quando si applica il paragrafo 3, lettera d), l'offerta è presentata nel modo seguente:

  1. a) in caso di fornitura franco fabbrica o franco vettore, l'offerente presenta un'unica offerta comprendente tutte le spese di carico e di sistemazione dei prodotti nei mezzi di trasporto messi a disposizione dal beneficiario;

  2. b) in caso di fornitura reso porto d'imbarco, l'offerente presenta un'unica offerta comprendente tutte le spese relative allo stadio di consegna indicato dal bando di gara;

  3. c) in caso di fornitura reso porto di sbarco, l'offerente indica contemporaneamente due importi:

  4. i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto marittimo propriamente detto;

  5. ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo reso porto d'imbarco indicato nel bando di gara;

  6. d) in caso di fornitura reso destino via mare, l'offerente indica contemporaneamente due importi:

i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto continentale oltremare, da un lato, e al trasporto marittimo propriamente detto, dall'altro;

ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo reso porto d'imbarco indicato nel bando di gara;

  1. e) in caso di fornitura reso destino unicamente via terra, l'offerente indica contemporaneamente due importi:

i) il primo per lo stadio di consegna previsto; l'offerta indica separatamente le singole spese corrispondenti al trasporto terrestre propriamente detto;

ii) il secondo per lo stadio di consegna alternativo franco fabbrica.

8. Quando si applica il paragrafo 3, lettera e), il bando di gara precisa il modo di presentazione dell'offerta.

9. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata dalla prova della costituzione della garanzia di cui all'articolo 8. La garanzia viene comunicata secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Non è ammesso il semplice riferimento ad una garanzia costituita per uno stesso lotto in occasione di un'offerta precedente.

10. L'offerta è valida soltanto se è presentata a norma del presente articolo e se non contiene riserve o condizioni diverse da quelle stabilite per la gara.

11. A ricevimento avvenuto un'offerta non può essere né modificata né ritirata, tranne nel caso di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Art. 8

Per ciascun lotto intero, è costituita una garanzia d'offerta espressa in ecu. L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara. Il periodo di validità è di almeno un mese, rinnovabile su richiesta della Commissione. La garanzia precisa che essa è costituita conformemente al presente articolo ed include le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b). Un solo documento può riunire le garanzie relative a più lotti purché ad ogni lotto corrisponda un singolo importo.

La garanzia è costituita a favore della Commissione, sotto forma di fideiussione prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro. In caso di mobilitazione fuori della Comunità, la garanzia può essere prestata da un istituto di credito situato fuori della Comunità e accettato dalla Commissione. La garanzia deve essere irrevocabile e poter esser fatta valere su semplice richiesta. La liberazione della garanzia può intervenire solo per iniziativa della Commissione. La garanzia è liberata o acquisita conformemente all'articolo 22. Non è prevista alcuna ricevuta.

In caso di mobilitazione nel paese beneficiario dell'aiuto alimentare, la Commissione può definire nel bando di gara altre modalità per la garanzia in considerazione delle consuetudini del paese.

Art. 9

1. La fornitura è aggiudicata, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi per gli acquisti comunitari e di quattro giorni lavorativi per gli acquisti fuori della Comunità a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa rispettando tutte le condizioni del bando di gara e in particolare le caratteristiche dei prodotti da mobilitare, in prosieguo: «il fornitore».

2. Se l'offerta più bassa è presentata simultaneamente da più offerenti, la fornitura viene aggiudicata mediante estrazione a sorte.

3. Nel caso di una fornitura prevista agli stadi reso porto di sbarco o reso destino si può tuttavia procedere all'aggiudicazione di una fornitura da effettuare allo stadio alternativo fissato nel bando di gara, vale a dire reso porto d'imbarco o franco fabbrica.

4. Aggiudicata la fornitura, il fornitore e gli offerenti la cui offerta non è stata scelta sono informati dell'aggiudicazione mediante lettera o telecomunicazione scritta entro il termine di cui al paragrafo 1. Qualora la comunicazione dell'aggiudicazione sia inviata al fornitore dopo tale data, questi ha la facoltà di ritirare l'offerta il primo giorno lavorativo seguente.

5.

Ogni gara comporta due termini di presentazione distinti indicati nel bando di gara. Quando la fornitura non è aggiudicata alla scadenza del primo termine, la Commissione può rinviare l'aggiudicazione in funzione del secondo termine stabilito. Gli offerenti ne sono informati mediante lettera o telecomunicazione scritta, entro il termine di cui al paragrafo 1.

II secondo termine di presentazione può eventualmente comportare nuove condizioni riguardo alla fornitura.

6. La Commissione può non procedere all'aggiudicazione alla scadenza del primo o del secondo termine di presentazione, in particolare quando le offerte presentate non rientrino nella gamma dei prezzi normalmente praticati sul mercato. La Commissione non è tenuta a rendere noto il motivo della sua decisione. Gli offerenti sono informati dell'omessa aggiudicazione della fornitura mediante telecomunicazione scritta, entro il termine di cui al paragrafo 1.

7.

Quando la mobilitazione avviene nella Comunità, i risultati delle gare vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

I risultati delle principali gare al di fuori della Comunità sono pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Capo III. Obblighi del fornitore e condizioni relative alla fornitura dei prodotti

Art. 10

1.

Il fornitore adempie i propri obblighi in conformità delle condizioni indicate nel bando di gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta.

Tutte le pertinenti condizioni generali e particolari si presumono conosciute e accettate dal fornitore.

2. Per garantire il rispetto dei propri obblighi, il fornitore presenta, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, una garanzia di consegna alla Commissione. Tale garanzia, espressa in ecu, è pari al 10 % dell'importo dell'offerta per lotto. Il periodo di validità di tale garanzia deve essere di almeno un anno, rinnovabile su richiesta della Commissione. Essa è costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, secondo e terzo comma. La garanzia precisa che è costituita a norma del presente articolo ed include le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b). Inoltre, essa indica il paese o l'organismo beneficiario dell'aiuto.

3. Entro i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, il fornitore comunica per iscritto all'impresa di cui all'articolo 11:

  1. a) nome e indirizzo del produttore, dell'impresa di confezionamento o dell'organismo di ammasso dei prodotti da consegnare, con le date indicative di fabbricazione o di confezionamento.

  2. b) il nome del suo rappresentante nel luogo di consegna.

In caso di fornitura di un prodotto trasformato, il fornitore comunica con almeno tre giorni lavorativi di anticipo la data d'inizio della fabbricazione o del confezionamento.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della fornitura non sono trasferibili.

Art. 11

Aggiudicata la fornitura, la Commissione indica al fornitore l'impresa che sarà incaricata dei controlli di cui all'articolo 16, del rilascio del certificato di conformità, eventualmente del certificato di consegna e, in generale, del coordinamento di tutte le operazioni relative alla fornitura, (in prosieguo: «l'impresa incaricata del controllo»).

Qualora durante l'esecuzione della fornitura sorgano divergenze tra detta impresa e il fornitore, la Commissione adotta le misure opportune.

La Commissione può designare imprese diverse incaricate del controllo nelle diverse fasi della fornitura.