REGOLAMENTO (CE) N. 2592/97 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che rettifica a decorrere dal 1° luglio 1995 i coefficienti correttori applicabili in Irlanda alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2192/972, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando che Eurostat ha operato verifiche riguardanti la procedura informatica di calcolo dei coefficienti correttori; che tali verifiche hanno messo in risalto alcuni divari rispetto ai coefficienti correttori applicabili in Irlanda a decorrere dal 1° luglio 1995 e dal 1° luglio 1996;
considerando che, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili in Irlanda, adottati dai regolamenti (CE, Euratom, CECA) n. 2963/953 e (Euratom, CECA, CE) n. 2485/964 debbono essere rettificati con effetto al 1° luglio 1995 e al 1° luglio 1996,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Con effetto al 1° luglio 1995, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso è stabilito come segue:
— Irlanda 89,6.
2. Con effetto al 1° luglio 1996, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso è stabilito come segue:
— Irlanda 93,6.
3. I coefficienti correttori applicabili alla pensione dei funzionari e degli altri agenti in Irlanda sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto con effetto al 1° luglio 1995 e al 1° luglio 1996. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/885 restano applicabili.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN