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REGOLAMENTO (CE) N. 23/98 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/962, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2594/974, in particolare l'articolo 6, lettera a),

considerando che, a causa delle condizioni climatiche, la Finlandia e la Svezia producono sostanzialmente varietà di orzo, il cui periodo di crescita è molto breve; che, in tali paesi, le dimensioni dei chicchi dell'orzo esastico sono inferiori a 2,2 millimetri; che, per quanto riguarda le dimensioni dei chicchi, l'orzo non corrisponde quindi ai requisiti qualitativi fissati per l'intervento; che l'applicazione immediata in Finlandia ed in Svezia delle norme comunitarie comporterebbe il rischio di escludere dall'intervento considerevoli quantitativi di orzo, provocando notevoli difficoltà ai produttori di questi due paesi; che è quindi necessario autorizzare temporaneamente la Finlandia e la Svezia ad accettare all'intervento orzo con chicchi di dimensioni inferiori a 2,2 millimetri; che l'accettazione di chicchi di dimensioni inferiori non deve comportare l'accettazione all'intervento di orzo di qualità inferiore; che è pertanto opportuno disporre che l'orzo in questione abbia un peso specifico di almeno 64 kg/hl;

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2507/976, stabilisce le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento; che è necessario modificare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 689/92, dopo il primo comma è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera a) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75, per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi fino alla fine della campagna di commercializzazione 1998/1999, per "chicchi striminziti" si intendono i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi indicati nell'allegato di tale regolamento, passano attraverso vagli a maglie di 2 millimetri.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione