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REGOLAMENTO (CE) N. 77/98 DEL CONSIGLIO del 9 gennaio 1998 relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia1, in prosieguo denominato «l'accordo»;

considerando che è necessario definire le modalità d'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;

considerando che secondo l'accordo alcuni prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono essere importati nella Comunità, nei limiti di contingenti o massimali tariffari o nell'ambito di quantitativi di riferimento, a dazio doganale ridotto o a dazio nullo; che nell'accordo sono già precisati i prodotti che possono beneficiare di tali misure tariffarie, i volumi contingentali e la loro maggiorazione annuale, i dazi applicabili, i periodi e ogni altro criterio di ammissibilità; che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric e gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non comportano cambiamenti di sostanza; che, a fini di semplificazione, occorre autorizzare la Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, ad adottare i regolamenti di applicazione relativi all'apertura e alle modalità di gestione dei contingenti e dei massimali tariffari, istituire un sistema di sorveglianza statistica comunitario nell'ambito di quantitativi tariffari ed apportare le modificazioni e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati di detti regolamenti;

considerando che secondo l'accordo la Comunità può sostituire, qualora sia superato, un quantitativo di riferimento con un uguale massimale tariffario; che, per gli stessi motivi, occorre prevedere che la Commissione adotti le misure necessarie;

considerando che, non appena i massimali sono raggiunti, la Comunità può ripristinare, fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali applicabili a paesi terzi sul prodotto interessato; che, per tutelare gli interessi dei produttori comunitari, occorre adottare tali misure in tempi molto brevi; che, secondo l'accordo, la Comunità può sospendere un massimale tariffario se, per due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto elencato nell'allegato C sono state inferiori all'80 % del volume del massimale; che esso prevede inoltre che la Comunità possa prorogare di un anno il massimale o i massimali stabiliti per l'anno precedente, qualora si ritenga opportuno posticipare la maggiorazione annuale del 5 % del volume del massimale; che occorre prevedere che la Commissione adotti tali misure rapidamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le disposizioni di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 dell'accordo, relative agli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina, alle carni bovine, ovine e caprine e alle ciliege acide, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina2 o alle disposizioni corrispondenti di altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Art. 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, le disposizioni di applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui agli allegati C e D dell'accordo e all'allegato I del prodotto sul regime commerciale aggiuntivo per alcuni prodotti siderurgici dell'accordo, compresa la sostituzione dei quantitativi di riferimento con massimali tariffari previsto a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il rappresentate della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

  1. a) la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,

  2. b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

3. Il comitato può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione dei contingenti, massimali tariffari e quantitativi di riferimento sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Art. 3

1. Non appena è raggiunto un massimale tariffario, la Commissione può adottare un regolamento che ristabilisce, sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili a paesi terzi sulle importazioni dei prodotti interessati.

2. Se, per due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto elencato nell'allegato C dell'accordo sono state inferiori all'80 % del volume del massimale, la Commissione può adottare un regolamento di sospensione del massimale tariffario in questione.

3. La Commissione può adottare un regolamento che proroghi di un anno il massimale o i massimali tariffari stabiliti per l'anno precedente, qualora si ritenga opportuno posticipare la maggioranza annuale del 5 % del volume del massimale tariffario.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Tale data sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 1998. Per il Consiglio Il presidente D. HENDERSON