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REGOLAMENTO (CE) N. 95/98 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2133/96 per quanto riguarda il termine di pagamento della seconda rata dell'indennità speciale temporanea

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1600/962, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2133/96 della Commissione3 reca le modalità di applicazione delle misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1996;

considerando che, a causa di difficoltà amministrative create dalla gestione di tali misure, le autorità greche competenti non sono in grado di versare la seconda rata dell'indennità speciale temporanea entro il termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2133/96; che è pertanto necessario modificare il termine ultimo entro il quale deve essere effettuato tale pagamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione