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REGOLAMENTO (CE) N. 148/98 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2005/97 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2005/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria1, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/973, in particolare l'articolo 3,

considerando che la riduzione del dazio doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2005/97 si applica alle importazioni di olio d'oliva per le quali l'importatore fornisca la prova, al momento dell'importazione, che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione; che, per l'applicazione del suddetto regime, è opportuno disporre che l'importatore adduca la prova del rimborso della tassa speciale all'esportatore;

considerando che il regolamento (CE) n. 2146/95 della Commissione4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/975, relativo, tra l'altro, all'adattamento provvisorio dei regimi speciali di importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria, prevede le disposizioni applicabili a tale regime; che, tenendo conto delle modalità di applicazione previste dal presente regolamento, è necessario abrogare il suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il regime di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2005/97 si applica alle importazioni per le quali l'importatore adduca la prova, al momento dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica, che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione e di aver rimborsato tale tassa all'esportatore per un importo corrispondente a quello fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento, detraibile all'atto dell'importazione nella Comunità.

2. Le prove previste al paragrafo 1 sono da presentare con soddisfazione delle autorità doganali sotto forma di documenti amministrativi, commerciali o bancari.

3. Ai sensi del presente regolamento, per esportatore si intende la persona indicata nel titolo di circolazione delle merci EUR 1 per l'Algeria.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione