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REGOLAMENTO (CE) N. 373/98 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1998 relativo alla conclusione del protocollo I che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità europea e la Repubblica lettone hanno negoziato e siglato un protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone3, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1996;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo I che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di società miste prevista dall'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone. Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1998. Per il Consiglio Il presidente J. BATTLE (2) Parere espresso il 16 gennaio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).