diritto.io

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/98 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1998 che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino5,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è stabilito per il periodo 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 a 1 509,39 ecu per tonnellata.

Art. 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

  1. a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: classe E;

  2. b) carcasse di peso a 120 a 180 chilogrammi: classe R.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essi si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente J. CUNNINGHAM (3) Parere espresso il 16 giugno 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere espresso il 29 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).