DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso di base ISDN [notificata con il numero C(1998) 1614] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/521/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità1;
considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;
considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;
considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;
considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti dell'interfaccia elettrica e meccanica nonché al protocollo per il controllo d'accesso, cui dovranno conformarsi le apparecchiature terminali che, espressamente a ciò destinate dal fabbricante o dal suo rappresentante, possono essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento con S e T coincidenti, per l'accesso di base ad un'interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazioni, presentate come punto d'accesso di base all'ISDN paneuropea (Euro-ISDN) e destinato a partecipare a bandi di gara che usano servizi di base a richiesta con trasmissione per pacchetti.
Art. 2
1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.
2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE2 e 89/336/CEE3 del Consiglio.
Art. 3
Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
Art. 4
1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato vengono abrogate con effetto a decorrere dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente decisione.
2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione