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REGOLAMENTO (CE) N. 575/98 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1998 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso e rotture di riso per le domande presentate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98 (quota supplementare di gennaio 1998)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98 prevede l'apertura di una quota supplementare per il rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 1998; che le domande di titoli di importazione per questa quota supplementare sono da presentarsi nei primi dieci giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 327/98;

considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva;

considerando che, tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso presentate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione