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REGOLAMENTO (CE) N. 885/98 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1998 relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/972, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti; che, al fine di consentire la vendita di prodotti di qualità uniforme, occorre mettere in vendita le carni acquistate conformemente all'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/954, in particolare i titoli II e III, e (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/966;

considerando che, per garantire un procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per motivi di ordine amministrativo occorre fissare per l'offerta una quantità minima secondo la prassi commerciale;

considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento, che tuttavia gli aggiudicatari devono chiedere titoli di esportazione per la quantità loro attribuita, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/988;

considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente alla lettera b) dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

— 600 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

— 600 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni della «zona 08» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 125/98 della Commissione9.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 in particolare i titoli II e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Art. 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara. Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

— i quantitativi di carni bovine messe in vendita, e

— il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 4 maggio 1998.

5. Per essere valida l'offerta deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

8.

In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 ECU/100 kg.

Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 costituisce un'esigenza principale.

9. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Art. 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Art. 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante telefax a ciascun concorrente.

2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1 l'aggiudicatario chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata dal telefax di cui al paragrafo 1 e indicare nella casella 7 uno dei paesi della «zona 08» menzionata all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente:

— Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 885/98]

— Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 885/98)

— Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 885/98]

— Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 885/98]

— Intervention products without refund [Regulation (EC) No 885/98]

— Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 885/98]

— Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 885/98]

— Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 885/98)

— Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 885/98]

— Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 885/98)

— Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 885/98].

Art. 5

1. Prima della presa in consegna dei prodotti l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione10.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari, per tonnellata:

— per i quarti posteriori non disossati, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 2 700 ECU,

— per i quarti anteriori non disossati, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 1 800 ECU.

Art. 6

Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.

Art. 7

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T 5 sono completati dalla dicitura seguente:

— Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 885/98]

— Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 885/98)

— Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 885/98]

— Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 885/98]

— Intervention products without refund [Regulation (EC) No 885/98]

— Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 885/98]

— Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 885/98]

— Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 885/98)

— Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) nº 885/98]

— Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 885/98)

— Interventionsprodukt utan exportbidrag [Förordning (EG) nr 885/98].

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser ESPAÑA FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E-28005 Madrid Teléfono (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87 FRANCE OFIVAL 80, avenue des Terroirs-de-France F-75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33