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REGOLAMENTO (CE) N. 1148/98 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1998 che recepisce nella normativa relativa al settore dello zucchero le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 2086/97 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/942, in particolare l'articolo 2 paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2086/97 della Commissione, del 4 novembre 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune3 prevede modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per taluni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che taluni codici figuranti nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1785/814, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/965, e (CEE) n. 1010/866, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione7, nonché nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1464/958, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2136/959, (CE) n. 1729/9710, (CEE) n. 2670/8111, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 158/9612, (CEE) n. 825/7513, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/8814, e (CEE) n. 1729/7815, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/9716, non corrispondono più a quelli della nomenclatura combinata; che è quindi necessario adattare tali regolamenti;

considerando che è opportuno far coincidere la data di entrata in applicazione del presente regolamento con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2086/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue: - all'articolo 1:

  1. a) alla lettera d):

    — il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e

    — il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99;

  2. b) alla lettera h):

    — il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80.

2. Il regolamento (CEE) n. 1010/86 è modificato come segue:

— all'articolo 1:

— il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice ex 1702 60 95 e

— il codice ex 1702 90 90 è sostituito dal codice ex 1702 90 99.

Art. 2

1. Il regolamento (CE) n. 1464/95 è modificato come segue:

  1. a) all'articolo 2, il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

  2. b) all'articolo 8:

    — alla lettera a), terzo trattino, il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80;

    — alla lettera c):

    — terzo trattino: il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

    — quinto trattino: il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80.

2. Il regolamento (CE) n. 1729/97 è modificato come segue:

  1. a) all'articolo 3, lettera a), il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

  2. b) all'allegato I:

    — il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e

    — il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99.

3. Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

— all'articolo 1, lettera d), il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95.

4. Il regolamento (CEE) n. 825/75 è modificato come segue:

  1. a) all'allegato II, il codice ex 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99;

  2. b) all'allegato III:

    — il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice ex 1702 60 95 e

    — il codice ex 1702 90 90 è sostituito dal codice ex 1702 90 99.

5. Il regolamento (CEE) n. 1729/78 è modificato come segue:

  1. a) all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), punto i):

    — il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e

    — il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99;

  2. b) all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), punto i):

    — il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e

    — il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione