REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1197/98 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 13 e 23,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che l'Istituto monetario europeo ha espresso un parere (3);
considerando che la Banca centrale europea è già istituita;
considerando che occorre estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura prevista nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/684, agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea e del personale della Banca stessa; che le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta ai membri degli organi e al personale dell'Istituto monetario europeo diverranno prive di oggetto quando viene completata la liquidazione di detto Istituto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 12 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui viene completata la liquidazione dell'Istituto monetario europeo.
Art. 2
Nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è inserito il seguente:
«Articolo 12 quater
Il presente regolamento si applica ai membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, ai membri del personale della Banca e ai beneficiari di pensioni erogate dalla Banca compresi nelle categorie determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e riversibilità versati dalla Banca.»
Art. 3
Il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (2) Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).