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REGOLAMENTO (CE) N. 1280/98 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1998 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 786/98

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/831, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/982,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi3, modificato dal regolamento (CE) n. 138/964, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 786/98 della Commissione, del 14 aprile 1998, che ridistribuisce i quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1997 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese5, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 786/98 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza di importazione alle autorità nazionali competenti tra il 16 aprile 1998 e il 6 maggio 1998 alle 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 786/98;

considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 786/98, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza di importazione ricevute, nonché al volume globale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso dell'anno di riferimento (1995);

considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 786/98, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte dei contingenti loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione/aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento, il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 786/98, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti di cui all'allegato III del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte, entro l'importo massimo che può essere richiesto da ogni importatore in conformità del regolamento (CE) n. 786/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, a concorrenza del quantitativo o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1995.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo e il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Art. 2

Per i prodotti menzionati nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 786/98.

Art. 3

Per i prodotti che figurano nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 786/98.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente