REGOLAMENTO (CE) N. 1406/98 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1998 recante abrogazione delle misure previste all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 703/98 del Consiglio che sospende talune concessioni stabilite nel regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 703/98 del Consiglio, del 17 marzo 19981 che sospende talune concessioni stabilite nel regolamento (CE) n. 3066/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in particolare l'articolo 2,
considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/973, stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
considerando che, al fine di tutelare gli interessi commerciali della Comunità dopo la decisione della Repubblica ceca di aumentare unilateralmente i dazi all'importazione per taluni prodotti agricoli originari della Comunità, il regolamento (CE) n. 703/98 ha sospeso a titolo autonomo in modo corrispondente talune concessioni istituite dal regolamento (CE) n. 3066/95;
considerando che la Repubblica ceca ha ora abrogato i dazi all'importazione di taluni prodotti agricoli, ristabilendo la reciprocità di trattamento,
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le misure previste all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 703/98 sono abrogate.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione