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REGOLAMENTO (CE) N. 1426/98 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1998 che fissa il massimale dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli1, modificato dal regolamento (CE) n. 942/982, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 ha dato la facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli agricoltori per compensare gli effetti di una rivalutazione sensibile; che gli aiuti compensativi devono essere concessi alle condizioni indicate da tale regolamento e dal regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili3;

considerando che l'importo dell'aiuto compensativo è fissato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 724/97 e si compone di un importo principale ed eventualmente di importi complementari a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento;

considerando che, per meglio preparare la concessione dell'aiuto compensativo, è opportuno fissare il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo in base agli ultimi dati disponibili per le rivalutazioni della lira sterlina del 3 maggio 1998; che il massimale suddetto è fissato fatta salva l'eventuale riduzione o l'annullamento degli stessi in caso di aumento del tasso di conversione agricolo nel corso del periodo di osservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 724/97 e ferma restando la possibilità di concessione di importi complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 805/97, è necessario precisare il periodo ivi previsto all'articolo 3, paragrafo 1, in modo da vincolare l'aiuto alla produzione precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione