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REGOLAMENTO (CE) N. 1436/98 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1998 che autorizza alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali1, modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE2, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali3, modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione4, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenendo conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE ha autorizzato gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;

considerando che dall'esame dei fascicoli, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, emerge che possono essere provvisoriamente autorizzate alcune sostanze appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha dato parere favorevole per quanto riguarda l'innocuità di queste sostanze;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le sostanze appartenenti al gruppo degli enzimi, elencate nell'allegato I del presente regolamento, possono essere autorizzate quali additivi nell'alimentazione degli animali, alle condizioni ivi specificate.

Art. 2

Le sostanze appartenenti al gruppo di microrganismi, elencate nell'allegato II del presente regolamento, possono essere autorizzate quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni ivi specificate.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione