REGOLAMENTO (CE) N. 1548/98 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1435/97 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/97
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/972, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,
considerando che, tenendo conto del periodo necessario per completare l'esame dei programmi, è necessario prorogare il termine per la firma dei contratti prevista all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1435/97 della Commissione3, modificato dal regolamento (CE) n. 1035/984;
considerando che l'applicazione della regola prevista nella versione modificata del regolamento in esame fa sì che il termine per la firma nei contratti scada il 1° luglio 1998 e per questo motivo è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1435/97, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro e non oltre il 27 luglio 1998. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data di realizzazione.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione