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REGOLAMENTO (CE) N. 1766/98 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1998 concernente l'adesione della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, che costituiscono un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993, da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che l'adesione della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Comunità;

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono approvate, per conto della Comunità europea, l'adesione di questa Comunità, che con la Comunità europea dell'energia atomica costituisce un'unica parte (in prosieguo denominata «le Comunità europee»), all'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993, da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America e modificato dal protocollo del 7 luglio 1997 (in prosieguo denominato «l'accordo»), e la dichiarazione delle Comunità europee relativa all'articolo I dell'accordo.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a firmare lo strumento di adesione a nome della Comunità e a darne notifica al direttore esecutivo del centro di scienza e tecnologia e alle altre parti dell'accordo.

I testi dello strumento di adesione, dell'accordo, compreso il protocollo, e della dichiarazione sono allegati al presente regolamento.

Art. 3

1. Nel consiglio di direzione del centro di scienza e tecnologia in Ucraina, (in prosieguo denominato «centro») le Comunità europee sono rappresentate dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione, ciascuna delle quali designa uno dei due membri del consiglio di direzione che rappresentano le Comunità europee.

2.

La Commissione ha il compito generale di gestire le questioni riguardanti il centro.

Il Consiglio è tenuto pienamente informato, in tempo utile prima delle riunioni del consiglio di direzione del centro, delle materie da trattare in dette riunioni nonché degli orientamenti della Commissione al riguardo.

Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione esprime la posizione delle Comunità europee in seno al consiglio di direzione.

3.

Per le questioni che rientrano nel punto vi) dell'articolo III e negli articoli V e XIII dell'accordo, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla presidenza, salvo che il Consiglio decida altrimenti.

Per le materie che rientrano nei punti i) e v) del paragrafo B dell'articolo VI e nel paragrafo D dell'articolo IV, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Commissione, salvo diversa decisione del Consiglio e, in particolare, in settori che richiedono un'esperienza e una competenza riscontrabili soprattutto negli Stati membri.

4. Nel determinare la posizione della Comunità in base al paragrafo 3 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Delibera a maggioranza semplice quando decide che, contrariamente alla regola generale di cui al paragrafo 3, la posizione delle Comunità europee non sia espressa, rispettivamente, dalla presidenza o dalla Commissione.

5. Le decisioni relative a progetti finanziati o cofinanziati dalle Comunità europee sono adottate a norma dell'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/962, o di qualsiasi altro atto che gli succede, e secondo la procedura ivi prevista.

Art. 4

Il centro ha personalità giuridica e gode della più ampia capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dalle legislazioni applicabili nella Comunità; esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL