REGOLAMENTO (CE) N. 2094/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione2, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,
considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/974, per calcolare la restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati è necessario conoscere i coefficienti di trasformazione da applicare; che tali coefficienti sono i valori indicati nell'allegato I del suddetto regolamento; che, tenuto conto dell'evoluzione tecnica del settore, è necessario adeguare i valori previsti per il malto non torrefatto; che occorre pertanto aggiornare detti valori;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'ultima colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1501/95, i valori «1 300» e «1 520», riferiti al malto non torrefatto di cui ai codici NC 1107 10 19 e 1107 10 99 e al malto torrefatto di cui al codice NC 1107 20 00, sono sostituiti, rispettivamente, dai valori «1 270» e «1 490».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione