REGOLAMENTO (CE) N. 2130/98 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1998 che abroga il regolamento (CE) n. 370/98 recante misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/942, in particolare l'articolo 20,
considerando che a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, in particolare nel Land Meclenburgo-Pomerania occidentale, la Commissione ha adottato restrizioni veterinarie e commerciali per talune zone di questo Land con la decisione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania3, modificata dalla decisione 98/413/CE4; che sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per questo Stato membro con il regolamento (CE) n. 370/98 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/986;
considerando che i progressi realizzati sul piano sanitario consentono di porre fine all'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 370/98;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 370/98 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione