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REGOLAMENTO (CE) N. 2181/98 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1998 che fissa i tassi di conversione agricoli applicabili a taluni aiuti nel Regno Unito e in Svezia e i conseguenti importi massimi degli aiuti compensativi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 942/982, in particolare l'articolo 7,

considerando che, per quanto riguarda la lira sterlina e la corona svedese, in base all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 724/97, i tassi di conversione agricoli applicati all'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/954, non vengono ridotti in seguito a rivalutazioni sensibili delle monete interessate; che, tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 724/97 prevede una riduzione del tasso di conversione agricolo applicabile a uno degli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 nel caso in cui, a causa di misure adottate in seguito a una rivalutazione sensibile, tale tasso superi di più dell'11,5 % il tasso di conversione agricolo vigente; che, in tal caso, si applica un tasso di conversione pari al tasso di conversione agricolo vigente, aumentato dell'11,5 %;

considerando che i tassi di conversione agricoli per la lira sterlina e per la corona svedese applicabili ad alcuni degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono stati ridotti dal 1° agosto 1998 per evitare divari superiori all'11,5 % rispetto ai tassi di conversione agricoli allora vigenti; che, allo scopo di agevolare la gestione degli aiuti interessati, occorre specificare e fissare i tassi applicabili per tali aiuti dal 1° agosto 1998;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 724/97 prevede una compensazione per gli effetti della riduzione dei tassi di conversione agricoli applicabili agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che il regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità d'applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/986, prevede, in aggiunta a tale compensazione, il pagamento di importi complementari dell'aiuto compensativo; che occorre determinare, per il Regno Unito e per la Svezia, l'importo complementare massimo della prima rata dell'aiuto compensativo per la riduzione degli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il cui fatto generatore è intervenuto il 1° agosto 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Il tasso di conversione agricolo di 1 ECU=0,803724 GBP, applicabile il 31 luglio 1998 agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il cui fatto generatore è intervenuto il 1° agosto 1998, è sostituito a decorrere da quest'ultima data, relativamente agli aiuti interessati, dal tasso di 1 ECU=0,755249 GBP.

2. Il tasso di conversione agricolo di 1 ECU=9,90747 SEK, applicabile il 31 luglio 1998 agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il cui fatto generatore è intervenuto il 1° agosto 1998, è sostituito, a decorrere da quest'ultima data e relativamente agli aiuti interessati, dal tasso di 1 ECU=9,80430 SEK.

Art. 2

1. L'importo complementare massimo della prima rata dell'aiuto compensativo che può essere concesso in seguito alla riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è, per il Regno Unito, di 1,21 milioni di ECU.

2. L'importo complementare massimo della prima rata dell'aiuto compensativo che può essere concesso in seguito alla riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è, per la Svezia, di 0,00 milioni di ECU.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione