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REGOLAMENTO (CE) N. 2206/98 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, eliminando i massimali tariffari applicabili ai prodotti tessili originari della Lettonia e della Lituania

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2178/95 ha aperto massimali tariffari per i prodotti tessili originari della Lituania e della Lettonia, il cui elenco figura nell'allegato IV, e ha istituito un sistema di sorveglianza comunitaria per le importazioni preferenziali nel quadro di questi massimali;

considerando che la decisione 98/137/CE del Consiglio3, prevede l'applicazione a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania all'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lituania e all'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di Lituania4 e del protocollo aggiuntivo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia all'accordo sul libero scambio tra le Comunità europee e la Repubblica di Lettonia e all'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia5, in appresso denominati «protocolli aggiuntivi»; che nella sua decisione del 13 luglio 1998 (6), il Consiglio ha approvato i suddetti protocolli a nome della Comunità;

considerando che i protocolli aggiuntivi dispongono ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 che i dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti tessili originari della Lituania e della Lettonia, di cui ai capitoli da 50 a 63 della Nomenclatura combinata, siano aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1998 e che siano aboliti anche l'allegato VI dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo con la Lituania e l'allegato V dell'accordo sul libero scambio e dell'accordo europeo con la Lettonia;

considerando che è, pertanto, opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2178/95; che ormai il regolamento si applica soltanto ai contingenti tariffari e tutti i riferimenti ai massimali tariffari dovranno pertanto essere eliminati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2178/95 è modificato come segue:

1.

Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«Regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti»;2) All'articolo 1, sono eliminate le parole «o a massimali»;

3. L'articolo 3 è eliminato;

4. All'articolo 6, paragrafo 2:

— al secondo comma, sono eliminate le parole «o da un massimale»;

— al terzo comma, sono eliminate le parole «e massimali»;

5. L'allegato VI è eliminato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (6) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.