REGOLAMENTO (CE) N. 2316/98 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1998 che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali1, modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3,
considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;
considerando che la direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali3, fissa una nuova procedura di autorizzazione degli additivi mediante regolamento che sarà interamente applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1999; che nel periodo transitorio gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare disposizioni legislative per evitare l'insorgere di confusione circa la normativa in vigore; che gli Stati membri devono assicurare che tutta la normativa non conforme al presente regolamento venga abrogata;
considerando che in alcuni Stati membri sono stati sperimentati con successo nuovi additivi appartenenti alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questi nuovi additivi;
considerando che, per distinguere un nuovo additivo appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti» da un altro additivo del medesimo gruppo già autorizzato, occorre modificare la denominazione di quest'ultimo;
considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati nuovi additivi appartenenti al gruppo «Oligoelementi», in particolare agli elementi «Rame-Cu», «Manganese-Mn» e «Zinco-Zn»; che dagli studi realizzati risulta che questi nuovi additivi possono essere autorizzati;
considerando che, per prevenire qualsiasi effetto dannoso per i cani, è opportuno ridurre il tenore massimo ammesso in un alimento completo dell'additivo «Etossichina» appartenente al gruppo «Antiossidanti»;
considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo impiego di un additivo già autorizzato appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego;
considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo impiego dell'additivo «3-fitasi» già autorizzato e appartenente al gruppo «Enzimi»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego;
considerando che, per fini di trasparenza, è opportuno che negli allegati del presente regolamento figurino, a seconda del caso, gli altri additivi appartenenti al medesimo gruppo o gli altri impieghi autorizzati dell'additivo; che al tempo stesso è opportuno prorogare per un periodo determinato il termine per l'autorizzazione degli additivi già autorizzati a livello nazionale, il cui studio non è stato completato e che appartengono al medesimo gruppo di additivi delle nuove sostanze autorizzate dal presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. La sostanza «Beta-carotene», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo E 160a nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.
2. La sostanza «Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) ricca di astaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo n. 12 nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.
3. La sostanza «Chelato rameico di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E4 «Rame-Cu», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.
4. La sostanza «Chelato di manganese di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E5 «Manganese-Mn», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.
5. La sostanza «Chelato di zinco di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E6 «Zinco-Zn», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.
Art. 2
1. Le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo E 324 «Etossichina», appartenente al gruppo «Antiossidanti», sono sostituite, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, dalle condizioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.
2. L'additivo E 16lg «Cantaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», per quanto riguarda la categoria di animali «Uccelli da compagnia e ornamentali», può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
3. L'additivo «3-fitasi (EC 3.1.3.8)», appartenente al gruppo «Enzimi», può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato IV del presente regolamento.
4. L'additivo n. 11 «Phaffia rodozyma ricca di astaxan-tina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», per quanto riguarda la categoria di animali «Salmoni, trote» può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 15 dicembre 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione