REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2387/98 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1998 concernente l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea, che agiscono come un'unica parte ai fini del presente atto, all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,
vista l'approvazione del Consiglio,
considerando che occorre approvare, per conto della Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea, costituenti un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America,
ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Con il presente atto sono approvate: a) l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea, che costituiscono un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America, come modificato dal protocollo del 7 luglio 1997 (qui di seguito «accordo»), e b) la dichiarazione delle Comunità europee relativa all'articolo 1 fatta in nome e per conto della Comunità europea dell'energia atomica.
Il testo dell'accordo, lo strumento di adesione e la dichiarazione sono allegati al presente regolamento1.
Art. 2
Conformemente all'articolo IV, paragrafo C, dell'accordo, il Consiglio e la Commissione designano un rappresentante ciascuno nel consiglio di direzione.
Art. 3
Il Centro di scienza e tecnologia costituito in Ucraina ha personalità giuridica e ha la più ampia capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dalle legislazioni applicabili nella Comunità; esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1998. Per la Commissione Il presidente Jacques SANTER