REGOLAMENTO (CE) N. 2411/98 DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1998 relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera d),
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando che la Comunità ha adottato un certo numero di misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;
considerando che diversi Stati membri sono parti contraenti della convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione stradale (4), in prosieguo denominata «la convenzione», il cui articolo 37 prevede che ogni autoveicolo in circolazione internazionale rechi nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato;
considerando che la Comunità non è parte contraente della convenzione e che alcuni Stati membri, che invece lo sono, applicano le disposizioni dell'articolo 37 della convenzione; che, di conseguenza, tali Stati membri richiedono che i veicoli provenienti da altri Stati membri espongano il segno distintivo previsto dall'allegato 3 della convenzione; che alcuni di detti Stati membri non ammettono altri segni distintivi, come quelli applicati sulle targhe, che, pur indicando lo Stato membro di immatricolazione del veicolo, non sono conformi all'allegato 3 della convenzione;
considerando che diversi Stati membri hanno adottato un modello di targa che all'estremità sinistra della targa presenta un riquadro blu contenente le 12 stelle gialle che richiamano la bandiera europea e il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione; che, per quanto riguarda il trasporto intracomunitario, tale segno distintivo risponde agli obiettivi di identificazione dello Stato di immatricolazione, di cui all'articolo 37 della convenzione;
considerando che è pertanto necessario che gli Stati membri che impongono ai veicoli provenienti da altri Stati membri di esporre il segno distintivo dello Stato di immatricolazione riconoscano anche il segno di cui all'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il presente regolamento si applica ai veicoli immatricolati negli Stati membri e circolanti nella Comunità.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1. «segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione»: un insieme composto da una, due o tre lettere in caratteri latini maiuscoli che designano lo Stato membro nel quale è immatricolato il veicolo;
2. «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore e relativo rimorchio quali definiti nelle seguenti direttive:
— direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi5,
— direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote6.
Art. 3
Gli Stati membri che impongono ai veicoli immatricolati in un altro Stato membro e circolanti nel loro territorio di esporre un segno distintivo di immatricolazione, riconoscono il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione esposto all'estremità sinistra della targa di immatricolazione in base all'allegato del presente regolamento come equivalente a qualsiasi altro segno distintivo da essi riconosciuto al fine dell'identificazione dello Stato di immatricolazione del veicolo.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1998. Per il Consiglio Il presidente B. PRAMMER (3) Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998, pag. 210), posizione comune del Consiglio del 5 giugno 1998 (GU C 227 del 20. 7. 1998, pag. 31) e decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) Convenzione firmata a Vienna l'8 novembre 1968 nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.