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REGOLAMENTO (CE) N. 2437/98 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1998 che stabilisce l'importo dell'aiuto definitivo per i mandarini, le clementine e i satsuma per la campagna 1997/98

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi1, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 stabilisce un limite di trasformazione per i mandarini, le clementine e i satsuma di 320 000 t; che, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, per ciascuna campagna di commercializzazione il superamento dei limiti di trasformazione è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nel corso delle ultime tre campagne, compresa quella in corso; che, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, qualora si constati un superamento, l'aiuto fissato per la campagna in corso nell'allegato dello stesso regolamento è diminuito dell'1 % per fascia di superamento di 3 200 t;

considerando che, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/983, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di mandarini, clementine e satsuma consegnati alla trasformazione per la campagna 1997/98 nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96; che, in base a questi dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nel corso delle campagne 1995/96 e 1996/97, si è constatato un superamento del limite di trasformazione di 23 024 t; che occorre pertanto diminuire del 7 % gli importi dell'aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 1997/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per la campagna 1997/98 gli importi dell'aiuto fissati per i mandarini, le clementine e i satsuma nella rispettiva tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti del 7 %.

Il versamento di questo aiuto tiene conto dell'anticipo dell'aiuto già versato conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1169/97.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione